AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

 

 

Con la presente direttiva si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze.

Si sottolinea che, qualsiasi sia la tipologia, il dovere del personale è quello di comunicare tempestivamente l’assenza all’ufficio di segreteria in modo da permettere alla scuola di provvedere alla sostituzione e garantire all’utenza l’espletamento del servizio. La mancata comunicazione tempestiva dell’assenza, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza stessa, salva l’ipotesi di comprovato impedimento (cioè salvo non si dimostrino impedimenti oggettivi), può comportare l’assenza non giustificata con la conseguenza della mancata retribuzione della giornata lavorativa e l’irrogazione di un provvedimento disciplinare.

La comunicazione di assenza dal lavoro dovrà pervenire all’Istituto esclusivamente tramite la seguente casella di posta elettronica:

rmtd65000g.assenze@gmail.com

Le comunicazioni inviate sulla casella di posta istituzionale non potranno essere trattate dagli uffici addetti e saranno pertanto ignorate.

Si ricorda che la comunicazione di assenza o la domanda di permesso e gli eventuali allegati dovranno pervenire soltanto in formato PDF, per consentire il loro trattamento con il sistema di Segreteria Digitale in uso agli uffici.

L’invio della comunicazione dovrà avvenire con posta elettronica istituzionale (dominio @istruzione.it) o con altro account di posta che riconduca in modo inequivocabile al mittente, consentendo  così  l’omissione del requisito della firma sulla richiesta.

ASSENZA PER MALATTIA

La comunicazione dell’assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso deve essere preceduta da una telefonata agli uffici di segreteria (ai numeri 06 121123702 o 06 121123703), entro e non oltre le 7.50, da parte di tutto il personale, a prescindere dal turno di servizio, affinché  l’ufficio sia messo in condizione di procedere alle sostituzioni.

Il personale deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza e, in ogni caso, deve comunicare appena disponibile la durata del periodo di malattia e il numero di protocollo del certificato medico e ciò al fine di potere procedere con l’eventuale visita fiscale. A tal proposito si chiede a tutto il personale di comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

Certificazione medica

Le assenze del personale della scuola devono essere giustificate tramite certificazione medico in formato telematico, inviato direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. I certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento (es. autocertificazione).

Si fa presente che se il dipendente presta servizio in più scuole è tenuto a comunicare l’assenza per malattia anche alle altre scuole.

ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

In caso di improrogabile e comprovata necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici in orario di servizio, il dipendente può ricorrere a:

  • Permessi brevi soggetti a recupero;
  • Permessi per motivi personali documentati;
  • Assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica;
  • Gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti;
  • Le ferie (a condizione che sia possibile effettuare la sostituzione senza oneri per l’Amministrazione).

Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente o del medico competente che redige il certificato o la prescrizione.

Allorché un dipendente debba effettuare una visita specialistica che comporti un’assenza superiore ad un giorno causa viaggio e voglia imputare tale assenza a malattia, dovrà documentare sia l’effettuazione della visita specialistica, nei modi suindicati, sia il periodo di viaggio. Essendo imputata a malattia l’intero periodo, anche i giorni di viaggio saranno soggetti alle relative decurtazioni.

ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI

I permessi retribuiti – per motivi personali/famiglia, studio, etc. – vanno usufruiti a domanda (su modulo codificato), previo accordo con i Collaboratori del Dirigente Scolastico o del Responsabile di Plesso al fine di poter predisporre le eventuali sostituzioni.

Potranno essere esercitati solo successivamente al visto del Dirigente e, per il personale ATA, del DSGA.

I suddetti permessi devono essere documentati, subito dopo la loro fruizione, anche mediante autocertificazione, come previsto dal CCNL vigente, indicando tutti gli elementi utili atti a consentire eventuale verifica e controllo da parte dell’Amministrazione.

Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno tre giorni d’anticipo; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s’intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere anch’essa documentata.

Qualora il dipendente necessita di fruire di un giorno di permesso retribuito nella stessa giornata, le modalità di comunicazione sono le stesse con le quali si comunica l’assenza per malattia, a prescindere dal turno di servizio.

ASSENZA PER BENEFICI LEGGE 104/92

La Circ.13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010, ultimo comma, art. 7, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, recita: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi, possibilmente in giornate non ricorrenti, ovvero, in alternativa, a comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima), fermo restando la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata programmata in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un’adeguata assistenza al disabile.

ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI

Per i congedi parentali vale lo stesso sistema di comunicazione indicato per le assenze illustrate in precedenza, qualora si tratti di congedi per malattia del figlio ai sensi dell’art. 47 del D.L.vo n. 151/2001. Per fruire dei congedi di cui al punto precedente, il dipendente deve presentare il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. Se trattasi di congedi parentali ai sensi del comma 1 dell’art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, si rammenta che la domanda va inoltrata, di norma, cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro.

ASSENZA PER FERIE

Le ferie debbono essere richieste da tutto il personale, docente ed ATA, al Dirigente Scolastico che ne autorizza la fruizione valutate le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica e ne motiva per iscritto l’eventuale diniego.

La richiesta deve essere prodotta almeno 5 giorni prima e deve essere munita, per i docenti, del visto dei Collaboratori del Dirigente Scolastico o del Responsabile di Plesso che ne attesti la copertura senza oneri per l’Amministrazione.

Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l’attività didattica è subordinata alle esigenze di servizio e rappresenta, pertanto, un evento eccezionale, per necessità inderogabili e improrogabili; la richiesta, prima di essere inoltrata, deve essere preventivamente autorizzata dal DSGA.

PERMESSI BREVI

A tutto il personale in servizio sono concessi, per esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, per un complessivo di ore corrispondente all’orario settimanale di insegnamento per i docenti e a 36 ore per anno scolastico per gli ATA.

Le ore vanno recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.

La richiesta deve essere presentata ai docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico o del Responsabile di Plesso.

Nei casi di mancato recupero imputabili al dipendente, l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio.

ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI

La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (visita specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali) da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione.

Al fine di consentire alla scrivente la valutazione del caso, l’eventuale richiesta di assenza/esonero dall’attività collegiale deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro le ore 12.00 del giorno in cui è previsto l’impegno.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, il personale tutto è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni, sia per rendere agevole il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza, sia per evitare spiacevoli situazioni e conseguenti eventuali sanzioni, che nuocerebbero, di certo, al clima di serenità e fattiva cooperazione.

Il DSGA, il personale amministrativo, i Collaboratori del DS e il Responsabile di plesso sono pregati di vigilare sul rispetto delle seguenti disposizioni

Roma, 19 novembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli

Maria Gemelli

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